Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza e che la partecipazione alle udienze di cui al citato articolo 34 mediante collegamento audiovisivo potrà essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. Ciò significa che, laddove la volontà o necessità di partecipare all’udienza mediante collegamento audiovisivo intervenga in un secondo momento, la parte interessata ha la possibilità di fare una tale richiesta non solo in occasione del primo atto processuale (ricorso o atto di controdeduzioni), ma anche sino a 20 giorni prima dell’udienza di trattazione.
LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE
La legge di riforma del processo tributario ha modificato l’articolo 16 D.L. 119/2018, rubricato “Giustizia tributaria digitale”, al fine di favorire la completa digitalizzazione del processo tributario consentendo la celebrazione delle udienze, innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche mediante collegamento audiovisivo.
Innanzitutto occorre sottolineare che le nuove disposizioni, così come espressamente previsto dal comma 4-bis dell’articolo 4 D.L. 130/2022, troveranno applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dall’1 settembre 2023.
COSA DICE LA RIFORMA
Ciò detto, passiamo ad analizzare cosa prevede la novella normativa. L’articolo 4, comma 4, D.L. 130/2022 ha sostituito il comma 4 dell’articolo 16 citato, prevedendo che nel processo tributario, la partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 D.Lgs. 546/1992, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, potrà avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Appare evidente quindi come tale ulteriore modalità di partecipazione alle udienze sia consentita non solo alle parti processuali, ma anche ai giudici e al personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria.
La novella citata ha stabilito che il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza e che la partecipazione alle udienze di cui al citato articolo 34 mediante collegamento audiovisivo potrà essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. Ciò significa che, laddove la volontà o necessità di partecipare all’udienza mediante collegamento audiovisivo intervenga in un secondo momento, la parte interessata ha la possibilità di fare una tale richiesta non solo in occasione del primo atto processuale (ricorso o atto di controdeduzioni), ma anche sino a 20 giorni prima dell’udienza di trattazione.
QUANDO IL PROCESSO PUO’ ESSERE ONLINE
Inoltre è espressamente previsto che l’udienza si terrà a distanza soltanto nella ipotesi in cui la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria ai sensi dell’articolo 34 D.Lgs. 546/1992. La norma sembra quindi legittimare la partecipazione all’udienza mediante collegamento audiovisivo soltanto in caso di richiesta congiunta delle parti processuali.
QUANDO IL PROCESSO SARA’ SOLO ONLINE
Tuttavia è altresì stabilito che le udienze di cui al citato articolo 34, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, D.Lgs. 546/1992, si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.
Detto in altri termini, la novella ha previsto, da un lato, che le udienze possano essere celebrate con collegamento audiovisivo soltanto su richiesta di entrambe le parti e, dall’altro, che in ogni caso le udienze in composizione monocratica e le udienze di sospensione verranno celebrate “soltanto” mediante collegamento audiovisivo, a meno che una delle parti non richieda l’udienza in presenza.
Qualora intervenga una simile istanza, il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. In ogni caso, qualora l’udienza si tenga a distanza, ciascun giudice ha comunque la possibilità di partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria.
LE REGOLE TECNICHE
Da ultimo, la novella indicata ha precisato che le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11.11.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d’intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, potrà in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell’evoluzione tecnologica.
fonte: ecnews.it
Grazie per l’attenzione.