Gruppo Toto: tutti assolti per A24 e A25, perché la manutenzione dei viadotti era in regola

C’eravamo tanto sbagliati: il Tribunale di Teramo ha assolto, il 29 giugno scorso, “perché il fatto non sussiste” i vertici di Strada dei Parchi, ex concessionaria delle due arterie, del gruppo industriale abruzzese Toto dall’accusa di non avere effettuato “adeguate manutenzioni” su ponti e viadotti del territorio teramano delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25: si tratta di Carlo Toto, azionista di maggioranza e presidente onorario della Holding omonima, di Gino Lai, direttore generale d’esercizio, dell’ex ad Cesare Ramadori, dei direttori tecnico e operativo, Gabriele Nati e Marco Carlo Rocchi, dell’ex responsabile direzione tecnica Marco Bellesia e ancora dei due ex gli ex amministratori delegati Sandro Capparucci e Roberto Zianna.

I capi di imputazione a loro carico consistevano nei reati di “inadempimento di contratti di pubbliche forniture” e “attentato alla sicurezza pubblica dei trasporti” in relazione ai viadotti nel tratto dell’autostrada A24 ricompreso nel territorio della provincia di Teramo.

La nota dei vertici di Strada dei Parchi, ex concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, sulla sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Teramo:

“La nuova e ulteriore assoluzione è di grande rilevanza sia perché rappresenta motivo di rassicurazione per tutti gli utenti delle tratte autostradali interessate, sia perché tale esito dei procedimenti penali intentati nei confronti di Strada dei Parchi e dei suoi amministratori smonta in modo incontrovertibile e in via definitiva le ragioni, infondate, che furono poste alla base del provvedimento (d.l. n. 85/2022) con cui il governo precedente ha disposto la revoca in danno della concessione”.

La sentenza in dettaglio:

1. Le motivazioni della sentenza

Nelle motivazioni si legge che benché l’inadempimento sia ritenuto “sussistente nella sua materialità, sia in termini di mancato adempimento che in termini di inesatto adempimento”, l’assenza di pericoli concreti per la sicurezza dei trasporti pubblici fa escludere l’elemento oggettivo del fatto-reato oggetto di contestazione.
Si precisa che nessun pericolo concreto “risulta adeguatamente dimostrato dal Pubblico Ministero, nonostante l’amplissima cornice temporale considerata” in relazione a situazioni idonee ad esporre a pregiudizio dei traporti pubblici nei tratti di autostrada A24 nel territorio della provincia di Teramo. In altre parole, benché corrisponda ad evidenze probatorie che il differimento delle manutenzioni ordinarie relative agli elementi strutturali dei viadotti abbia causato un peggioramento della situazione di
degrado non efficacemente contrastata, l’aumento dei costi per la pianificazione e realizzazione futura degli interventi di ripristino e la riduzione della vita residua dell’opera, questi elementi non possono fare assumere che la carente manutenzione ordinaria abbia compromesso la prestazione del servizio pubblico tramite le infrastrutture autostradali, poiché non ha inibito la circolazione lungo i viadotti che rimangono “del tutto esenti da vizi idonei da compromettere la capacità di assicurare la fluidità del traffico e la sicurezza”.

2. Criticità insufficienti ad integrare l’evento del reato

Nelle motivazioni si legge inoltre che nonostante il “degrado oggettivamente rilevabile sugli elementi strutturali del viadotto”, “l’apertura di (micro)fessurazioni non comporta per sé pregiudizio in caso di utilizzo del bene autostradale”. Lo stesso consulente del pubblico ministero ha precisato a più riprese che le condizioni dei viadotti non erano tali da destare serie preoccupazioni di utilizzo delle infrastrutture in condizioni di sicurezza “pur all’interno di un quadro di vizi e difetti in continua evoluzione”.

3. Ricorso da parte della società concessionaria dei poteri di ordinanza riconosciuti dalla Legge

Richiamata dal Pubblico Ministero “a dimostrazione del pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale determinata dalle omissione manutentive”, secondo il giudice l’emissione di ordinanze di regolazione dell’uso delle autostrade (in particolare dell’ordinanza 49/2018) hanno contenuto analogo a quello “suggerito” dall’ufficio ispettivo e non si può pertanto attribuirgli valenza probatoria.

4. Contraddittorietà della Convenzione Unica

Nelle motivazioni è scritto che, seppure l’indubbia “onerosità degli interventi di manutenzione ordinaria in grado di ovviare alla condizione di degrado” non possa essere ritenuta “circostanza idonea ad esonerare la società concessionaria dalla loro progettazione ed esecuzione”, la convenzione unica presenta “profili di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca che genera incertezze in sede di esecuzione”. Da notare è anche l’ambiguità di fondo determinata dalla coesistenza nella convenzione unica e negli allegati, in particolare l’allegato “E” dove si legge si legge della “concentrazione nei primi tre anni di esercizio dei soli interventi ritenuti essenziali ed urgenti per garantire la viabilità e la sicurezza ed una sufficiente fluidità dell’asse viario” che furono interpretate dalla concessionaria come un’autorizzazione per mancata manutenzione
ordinaria strutturale.

Perchè tanta attenzione per questa vicenda? Perché è uno dei casi più recenti e più plateali di mala giustizia. Alla fine, tutta questo castello di ipotesi accusatorie è crollato e l’ingustizia non si è compiuta. Giustizia è fatta? No, perché la giustizia c’era già dall’inizio. Ora siamo tornati lì. Ma tutto il tempo perso, le risorse disperse, la sfiducia e i sospetti, tutto ciò non potrà mai avere giustizia.