CSM: cos’è e come funziona

L’acronimo forse è ostico e non rende giustizia – è proprio il caso di usare questa parola – al ruolo, alle funzioni, all’importanza del Csm, al Consiglio Superiore della Magistratura

Si tratta infatti di un organo di rango costituzionale, visto che la carta fondamentale della Repubblica italiana all’articolo 104, al primo comma, recita: “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Questa autonomia della giustizia e indipendenza dal potere politico, sia esecutivo che legislativo, è o almeno dovrebbe essere garantita proprio dal Csm, che è organo di autogoverno del potere giudiziario. 

 

PRESIDENZA (FORMALE) E VICEPRESIDENZA (EFFETTIVA) DEL CSM

È infatti la Costituzione che, sempre all’articolo 104, nei commi successivi al primo, dispone della composizione e del funzionamento del Csm. “Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica”, il quale però ha il principale dovere di mantenere l’imparzialità dell’organo. Le effettive funzioni di presidenza sono poi svolte dal vicepresidente, che viene eletto tra i parlamentari designati. Tuttavia, la presidenza assegnata all’inquilino del Quirinale, ha lo scopo preciso di mantenere prestigio e indipendenza dell’organo. 

 

LA COMPOSIZIONE

Oltre al Capo dello Stato “Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione”, che insieme rappresentano i tre membri designati e non eletti del Consiglio. Poi, al quarto comma si specifica che : “gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio”. Proprio i membri elettivi, onde evitare una eccessiva concentrazione del poter, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Inoltre, “non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”. In particolare, per evitare che il Csm diventasse un soggetto della magistratura per la magistratura, impermeabile al controllo esterno e ai vincoli di democraticità, si decise che un terzo dei componenti non fossero magistrati, ma persone elette dal parlamento al fine di “bilanciare” il potere giudiziario.

 

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

Si tratta di norme che il costituente ha scritto per garantire il massimo di autonomia e indipendenza alla magistratura, per evitarne il condizionamento. Infatti, il Csm è determinante per il buon funzionamento della giustizia considerato che gestisce tutto ciò che ha a che fare con le carriere sia dei pubblici ministeri che dei giudici. Inoltre,

il CSM si occupa dei percorsi di carriera di giudici e pubblici ministeri:

i concorsi per l’immissione in ruolo, le procedure di assegnazione e trasferimento, gli avanzamenti di carriera, la cessazione del servizio e gli aspetti disciplinari relativi ai magistrati.

 

LE MODIFICHE

Pur essendo di rango costituzionale, il Csm non ha trovato subito applicazione concreta. Una cosa avvenuta anche per le Regioni (nate solo nel 1970) o per la legge sui partiti o sui sindacati. L’organo è nato solo nel 1958. Da allora, il numero del plenum del consiglio è cambiata ben quattro volte, con i membri che sono passati da 24 a 33, poi a 27 adesso di nuovo a 33. Dal 1958 ad oggi, la numerosità del consiglio superiore della magistratura è stata modificata 4 volte. In particolare,

la legge 71/2022 – la cosiddetta Riforma Cartabia – ha alzato il numero complessivo dei componenti da 27 a 33 membri totali. Tra l’altro sono state inserite delle norme che devono favorire la parità di genere.

Resta immutata la durata quadriennale dell’incarico e la non immediata rieleggibilità, come anche le altre cause di incompatibilità (iscrizione a ordini professionali o contemporanei incarichi in parlamento, del governo o dei consigli regionali, provinciali e comunali. L’obiettivo è stato quello di fermare il cosiddetto “strapotere delle correnti”, problema grave che approfondimento in un altro capitolo di questo blog. Prima di arrivarci, però, bisogna analizzare cosa faccia il Csm. 

 

LE FUZIONI

Il Consiglio Superiore della Magistratura non deve essere inteso come un’organizzazione di categoria o un sindacato (quindi attenzione a non confonderlo con l’ANM – Associazione Nazionale Magistrati). All’organo, almeno formalmente, vengono essenzialmente assegnate funzioni di tipo amministrativo e non è ritenuto il vertice della magistratura in senso stretto.

Tuttavia, dietro a questa apparente azione “esclusivamente amministrativa” nella sostanza si celano mosse pienamente politiche assai rilevanti per la vita di ciascuno di noi.